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Nel mese di luglio 2025, Movimento Consumatori ha avviato avanti il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa, un’azione rappresentativa ex art. 140-ter e ss. Cod. Cons., al fine di ottenere l’inibitoria delle clausole in calce indicate, inserite nei testi di fideiussione utilizzati da Banca Sella nei rapporti con i consumatori.
L’Associazione comunica che l’azione rappresentativa è stata definita con l’abbandono del giudizio a seguito, tra l’altro, dell’impegno della Banca a (i) prevedere nei testi delle fideiussioni che saranno rilasciate da consumatori a partire dal 3 gennaio 2026 che le clausole oggetto della richiesta di inibitoria non trovano applicazione in caso di fideiussioni rilasciate da consumatori; e (ii) non avvalersi di tali clausole per l’escussione delle fideiussioni già rilasciate in passato o che saranno rilasciate sino al 3 gennaio 2026 da consumatori, dandone specifica comunicazione al fideiussore unitamente alla lettera di escussione.
Di seguito si riporta il testo delle clausole oggetto degli impegni assunti dalla Banca:
“Dispensa del Fideiussore alla Banca. Il/i fideiussori dispensa/dispensano, inoltre, la Banca dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 cod. civ. intendendo di rimanere obbligato/i a tale disposizione, anche se la Banca non abbia proposto le sue istanze contro il/i debitori o gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate”;
“Impegno del Fideiussore. Il/i fideiussore/i, se coniugato/i in regime di comunione legale dei beni, intende/intendono impegnarsi al soddisfacimento della presente obbligazione non solo con il patrimonio derivante dalla comunione dei beni, in via solidale e senza il beneficio della sussidiarietà, col proprio patrimonio personale”;
“Solidarietà. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del/dei fideiussore/i stesso/i”;
“Responsabilità per l’intero ammontare del debito. Quando vi sono più fideiussori ciascuno di essi risponde per l’intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state presentate con un unico atto e l’obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa ed anche per remissione o transazione da parte della Banca, anche se la remissione o transazione non è stata notificata ai restanti fideiussori”;
“Imputazione dei pagamenti. Il/i fideiussore/i riconosce/riconoscono fin d’ora alla Banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del/dei debitore/i debbano imputarsi i pagamenti da lui/essi fatti”;
“Diritto di regresso e/o di surroga. Il/i fideiussore/i non potrà/potranno esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spettasse/spettassero loro nei confronti del/i debitore/i, di coobbligati e di garanti ancorché fideiussori, sino a quando ogni ragione di credito della Banca non sia stata interamente estinta”;
“Rimborso. Il/i fideiussore/i si impegna/impegnano altresì a rimborsare alla Banca le somme che quest’ultima avesse incassato dal/debitore/i o da terzi in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in quanto oggetto di revocatoria fallimentare”.
Con riferimento alla clausola “Adempimento da parte del Fideiussione e recesso della Banca. Il/i fideiussore/i pertanto, agli effetti dell’obbligazione fideiussoria assunta ai sensi dell’articolo “Oggetto”, anche qualora rivesta/rivestano la qualità di consumatore/i sensi dell’art. 1469 bis c. 2 Cod. Civ. si obbliga/obbligano verso codesta Banca e dietro semplice invito per lettera raccomandata o telegramma, a versare nel termine indicato dai contratti regolanti le obbligazioni che con la presente vengono garantiti fino alla concorrenza dell’importo sopra indicato le somme delle quali figurasse/figurassero comunque debitore/i verso la Banca alla data dell’invito, con espressa rinuncia al beneficio della pre escussione. […] Si intende che, qualunque sia stato all’inizio o nel seguito delle operazioni l’ammontare dell’esposizione della Banca e qualunque pagamento essa Banca avesse ricevuto in rapporto alle dette operazioni, l’ammontare dei debiti che risulterà effettivamente scoperto verso la Banca alla data dell’invito di cui sopra, dovrà, fino alla concorrenza dell’importo garantito essere in ogni caso e senza eccezione estinto dal/i sottoscritto/i”, si precisa che, nel caso in cui il soggetto che ha rilasciato la fideiussione rivesta la qualità di consumatore, non è preclusa la facoltà di proporre eccezioni sia a seguito del semplice invito ad adempiere alla garanzia, sia a seguito di azione giudiziale.
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