Scioperi Ryanair, EasyJet e Volotea: i diritti dei passeggeri

Sabato 25 giugno è stato indetto in Italia uno sciopero di piloti e assistenti di volo di Ryanair, Malta Air, Easyjet e Volotea nell’ambito di una mobilitazione sindacale a livello europeo. Sono annunciati scioperi anche nelle giornate successive (fino al 2 luglio) in Spagna, Francia, Portogallo e Belgio. 

Anche in caso di sciopero i passeggeri hanno diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria, un indennizzo tra 250 e 600 euro (a seconda delle distanze):

  • sia in caso di cancellazione del volo, per approfondire clicca qui
  • che di ritardo con arrivo oltre le tre ore, per approfondire clicca qui.

Come riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea, le Compagnie aeree non possono negare i rimborsi previsti in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato dovuti a sciopero del personale, destinato a sostenere rivendicazioni salariali e/o sociali dei lavoratori, in quanto si tratta di circostanza che non rientra nella nozione di “circostanza eccezionale” ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 261/2004.

Secondo la CGUE possono essere considerati «circostanze eccezionali» gli eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo (sentenza del 4 maggio 2017, Pešková e Peška, C-315/15, in quel caso la circostanza eccezionale consisteva in un guasto di un aeromobile con un volatile)

Sulla base di tale principio il dialogo sociale interno all'impresa, inclusa la contrattazione salariale, escludono che sia ravvisabile una circostanza eccezionale nello sciopero del personale.

Così la CGUE con:

  • Sentenza del 17 aprile 2018 che ha riconosciuto lo stesso principio anche in caso di sciopero “selvaggio” (astensione collettiva del personale di volo spontanea e non annunciata).
  • Sentenza del 23 marzo 2021, secondo cui considerata la prevedibilità di uno sciopero per il datore di lavoro, quest’ultimo conserva il controllo degli eventi in quanto, in linea di principio, ed ha i mezzi per prepararvisi e, se del caso, per attenuarne le conseguenze. In tale contesto, come qualsiasi datore di lavoro, un vettore aereo operativo che abbia a che fare con uno sciopero del suo personale motivato da rivendicazioni connesse alle condizioni di lavoro e di retribuzione non può sostenere di non avere alcun controllo su tale movimento.
  • Sentenza CGUE del 6 ottobre 2021, secondo cui on costituisce circostanza eccezionale lo sciopero del personale di una società figlia per solidarietà con il personale della società madre.

Sul sito dell’ENAC è possibile consultare gli elenchi dei voli garantiti relativi agli scioperi 

Per segnalazioni di pratiche commerciali scorrette, assistenza e informazioni, i consumatori possono contattare lo 06 948 070 41 o compilare il modulo di contatto dello sportello online.

Foto ©hanohiki123RF.COM

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