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Vuoi saperne di più sui rimborsi previsti per la fatturazione a 28 giorni? Ecco un utile mini vademecum per rispondere alle domande dei consumatori.
1) Per quali servizi sono previsti i rimborsi e per quale periodo?
I rimborsi riguardano i contratti di telefonia fissa ed offerte convergenti (INTERNET +TV+ telefono) e il periodo va dal 23 giugno 2017 fino ad inizio aprile 2018.
2) Chi ha diritto al rimborso e con quali compagnie?
Ogni utente che nel periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018 abbia ricevuto fatture per servizi di telefonia fissa a 28 giorni da parte di tutti i principali operatori (Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb).
3) Perché si ha diritto ad un rimborso?
La fatturazione a 28 giorni per i servizi di telefonia fissa era illegittima in quanto contraria alla deliberazione Agcom 121/17/CONS.
4) Chi ha riconosciuto il diritto al rimborso?
Con la Delibera n. 269/18/CONS, l’AGCOM ha imposto alle compagnie telefoniche di posticipare le fatture per un numero di giorni pari a quelli ‘erosi’ dalla fatturazione a 28 giorni, come da seguente tabella:
Luglio 2017 | 3 |
Agosto 2017 | 3 |
Settembre 2017 | 2 |
Ottobre 2017 | 3 |
Novembre 2017 | 2 |
Dicembre 2017 | 3 |
Gennaio 2018 | 3 |
Febbraio 2018 | - |
Marzo 2018 | 3 |
TOTALE 22
Il cliente che abbia ricevuto fatture per i servizi telefonici a 28 giorni per tutto il periodo ha quindi diritto secondo le delibere Agcom ad ottenere la posticipazione delle proprie fatture di 22 giorni. Quindi, ad esempio, la fattura di luglio dovrebbe essere emessa ed esporre il costo dei soli servizi per il periodo compreso tra il 22 luglio e il 31 dicembre.
5) Entro quando dovrà essere disposto il rimborso?
Doveva essere disposto entro il 31 dicembre 2018, poi, a seguito dei ricorsi al Consiglio di Stato presentati dalle compagnie telefoniche il termine è stato sospeso sino al 31 marzo 2019. Ora, a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno respinto gli appelli delle compagnie WindTre, Fastweb, Vodafone e Tim, queste ultime sono obbligate al rimborso nella prima fattura utile successiva.
6) Quali diritti hanno coloro che non siano più clienti delle compagnie?
Secondo quanto previsto dalle diffide dell'Agcom n. 497-498-499 e 500/17/CONS, gli operatori TIM, WINDTRE, FASTWEB e VODAFONE, dovevano stornare dalla prima fattura nuovamente emessa con cadenza mensile gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non erano stati fruiti dagli utenti. Successivamente, con le delibere 112-113-114- e 115/19/CONS, l'Agcom ha revocato tale obbligo di storno espressamente solo per gli utenti che risultavano essere stati clienti dell'operatore alla data di ripristino della fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese.
Quindi, a favore di quanti - durante il periodo compreso fra il 23 giugno 2017 e l'aprile 2018 - hanno receduto o dato disdetta al proprio contratto, dovrebbe scattare l'obbligo di indennizzo, non mediante l'applicazione del sistema di posticipazione delle fatture per un tempo pari ai giorni erosi, bensì con storno diretto in fattura dei corrispettivi pagati per i giorni di servizio non fruiti.
7) Le decisioni dell'Agcom sono definitive?
Sì. Come previsto dall'art. 111 della Costituzione e ribadito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 9 novembre 2018, n. 28652, il ricorso in Cassazione contro le statuizioni del Consiglio di Stato sono proponibili esclusivamente per questioni attinenti alla giurisdizione. Per questo motivo, è stato recentemente avviato un procedimento, nel quale il Movimento Consumatori è intervenuto, per ottenere l’adempimento forzoso delle decisioni del Consiglio di Stato (giudizio di ottemperanza).
8) Cosa fare rispetto alle proposte alternative offerte dalle compagnie?
Ogni consumatore è libero di valutare la convenienza o meno, in termini economici e non solo, di queste alternative. Qualora il consumatore decidesse di non aderire alle offerte, avrà diritto di chiedere il rimborso dei giorni erosi.