Abbonamenti serie A. Dopo esposti MC Antitrust accerta clausole vessatorie

I club sono Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese. 

Movimento Consumatori ha dato l’avvio ai procedimenti Antitrust dopo aver ricevuto centinaia di richieste di assistenza per ottenere rimborsi da parte dei tifosi, a seguito della chiusura di curve e degli stadi di Torino e di Milano, in occasione delle partite della Juventus contro Genoa e Napoli e dell’Inter contro il Napoli. 

MC ha infatti riscontrato l’esistenza di clausole nei contratti di abbonamento in contrasto con il Codice del consumo, ha inviato 16 diffide ad altrettanti club (ottenendo da alcuni l’adeguamento delle condizioni generali di contratto) e ha promosso numerose azioni inibitorie collettive, tra le quali quella conclusa vittoriosamente con la condanna della SS Lazio con l’Ordinanza 24 giugno 2019 emessa dal Tribunale di Roma.

L’Agcm ha accertato per Atalanta Genoa, Inter, Roma, Juventus e Lazio, la vessatorietà di alcune clausole nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a: ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società. Il Cagliari ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili. 

“La necessità sostenuta dalle società - spiega Marco Gagliardi del Servizio legale MC - di tutelarsi contro l’abuso che potrebbe derivare dal riconoscimento del diritto di rimborso da parte di tifosi responsabili di comportamenti scorretti tali da determinare provvedimenti di chiusura dello stadio o di alcuni suoi settori, non può giustificare una compressione collettiva e indiscriminata dei diritti di tutti gli altri tifosi non responsabili di quei comportamenti. In tal senso, appare corretta l’esclusione, adottata nei contratti di altre società di Serie A, del rimborso solo per i tifosi che abbiano contribuito con il proprio comportamento a determinare la chiusura dello stadio”.

L’Antitrust ha disposto che venga pubblicato sulle homepage dei siti Internet delle nove società un estratto dei provvedimenti.

Per informazioni o assistenza i consumatori possono contattare lo 06 948 070 41 o compilare il modulo di contatto dello sportello online.

Foto ©esinel/123RF.COM

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