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Hai un familiare non autosufficiente ricoverato in una Residenza sanitaria assistenziale (RSA)? Che la retta sia interamente privata oppure che l’Azienda sanitaria locale copra la quota sanitaria, non firmare senza controllare le clausole del contratto di ospitalità. Alcune condizioni possono creare uno squilibrio ingiustificato a danno dell’ospite e della famiglia ed essere contestabili in base al Codice del consumo.
Quando si ricovera un proprio caro in RSA, spesso si firma in fretta: c’è un bisogno urgente di prestazioni sanitarie e tutelari, si devono affrontare preoccupazioni familiari e si ha poco tempo per leggere pagine di condizioni contrattuali. Ma proprio in quel momento è importante sapere che non tutto quello che una struttura scrive nel contratto è automaticamente legittimo.
Il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), agli articoli 33 e seguenti, tutela il consumatore dalle clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a suo danno. La valutazione va fatta sul testo concreto, sul contesto e sulle norme applicabili: non basta che una clausola sia scritta nel contratto perché diventi intoccabile.
Movimento Consumatori sta affrontando il tema delle clausole vessatorie, inviando ai gestori delle strutture diffide in caso di clausole vessatorie dei contratti. Qui riportiamo alcune delle clausole illegittime più frequenti.
⇒ Se nasce una controversia, devi andare a Milano. Quando il contratto indica come foro esclusivo quello di una città diversa dalla residenza del consumatore c’è clausola vessatoria. Nei contratti con i consumatori, il foro competente è, in linea generale, quello della loro residenza o del domicilio elettivo; molto spesso i gestori delle strutture, specialmente quelli che hanno strutture in più regioni, pongono il Foro competente nella provincia in cui hanno la sede legale, non quelle operative e di effettiva erogazione del servizio.
⇒ Febbraio vale trenta giorni. Anche se ne ha ventotto. Ci sono clausole che stabiliscono che il mese di febbraio venga conteggiato convenzionalmente come un mese di trenta giorni, un criterio di fatturazione può essere contestato quando comporta un aggravio ingiustificato per il consumatore.
⇒ Te ne vai prima della scadenza? Paghi lo stesso. Sono state ravvisate clausole secondo cui se l’utente/consumatore della RSA avesse lasciato anticipatamente la struttura durante un soggiorno a tempo determinato, avrebbe dovuto comunque pagare tutte le rette fino alla scadenza del contratto. Una simile pretesa può essere vessatoria se impone un onere sproporzionato rispetto al servizio effettivamente reso.
⇒ Se spariscono occhiali o apparecchi acustici, la RSA si lava le mani. Sono da controllare le clausole che limitano la responsabilità della struttura per furti, smarrimenti o danneggiamenti degli effetti personali, anche quando il fatto sia riconducibile a una sua responsabilità o a quella del personale. Particolarmente problematiche sono le condizioni che limitano la responsabilità ai soli oggetti consegnati alla direzione, anche quando la struttura avrebbe dovuto prenderli in custodia.
⇒ Se l’ospite si allontana, la responsabilità è sempre sua. Una clausola che esclude in assoluto la responsabilità della RSA per l’allontanamento dell’ospite non può cancellare gli obblighi di vigilanza e custodia eventualmente dovuti in relazione alle condizioni della persona e al servizio erogato. Il problema è particolarmente rilevante quando la persona non autosufficiente necessita di vigilanza e assistenza: non si può trasferire automaticamente su di lei ogni rischio, ignorando gli obblighi della struttura. Una clausola vessatoria di questo tipo è ancora più grave dal momento che le RSA sono strutture deputate alla tutela dei malati non autosufficienti, che in molti casi sono affetti da demenza e quindi spesso non hanno cognizione di dove sono o del fatto che si stanno allontanando da un luogo sicuro.
⇒ Deposito cauzionale: paghi anche i danni che non dipendono da te. Sono da esaminare con attenzione, per valutare la loro natura vessatoria, le clausole che impongono all’utente/consumatore o ai familiari di versare un deposito per eventuali danni e autorizzano la RSA a trattenerlo per riparazioni, deterioramenti o sostituzioni, senza un accertamento puntuale delle responsabilità.
Queste clausole possono comparire nei contratti di ospitalità e nei regolamenti allegati. La loro presenza non significa che siano tutte automaticamente nulle: occorre esaminarle alla luce del Codice del consumo, del Codice civile e delle circostanze concrete. Ma neppure la firma dell’ospite o del familiare rende legittima qualsiasi condizione. Il consiglio per l’utente/consumatore è semplice: conservare il contratto completo, compresi gli allegati e i listini prezzi e controllare con Movimento Consumatori. Si può contattare l'associazione chiamando il numero unico nazionale 06 9480 7041 o compilando il modulo online.
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