Infortuni nei campi estivi

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Con l’arrivo dell’estate, l’organizzazione di summer camp che includono attività sportive e ricreative diventa sempre più frequente.

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Quando si verificano infortuni durante attività potenzialmente pericolose, come un’escursione in mountain bike, si pone la questione della responsabilità civile dell’organizzatore, spesso inquadrabile come responsabilità oggettiva ex art. 2048 c.c.. Quali sono gli obblighi dell’organizzatore?

Custodia e sorveglianza: art. 2048 c.c.

L’art. 2048 del Codice Civile stabilisce:

“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...] La responsabilità sussiste se non si prova di non aver potuto impedire il fatto.”

Nel contesto dei campi estivi, questa disposizione si applica agli educatori, istruttori e organizzatori, i quali assumono il ruolo di precettori o custodi temporanei dei minori.

Ciò comporta una presunzione di responsabilità per i danni subiti dal minore (o causati dal minore ad altri) durante le attività, salvo che non venga fornita prova liberatoria: cioè di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l’evento dannoso.

La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità ex art. 2048 c.c. ha natura oggettiva o quasi-oggettiva. Non è necessario che vi sia colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) dell’educatore o dell’organizzatore: è sufficiente che il danno si sia verificato durante il tempo della sorveglianza perché scatti la presunzione di responsabilità.

In caso di incidente durante un’attività come una discesa in mountain bike, l’organizzatore deve dimostrare:

In assenza di tale prova, il risarcimento del danno è dovuto.

Attività pericolose: la responsabilità ex art. 2050 cod. civ.

Un’attività è considerata pericolosa quando comporta un rischio intrinseco di danno per chi la pratica o per terzi, anche in presenza di regole di prudenza e misure di sicurezza. Il concetto è rilevante sia ai fini della responsabilità civile ex art. 2050 c.c. ("Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose") sia per la valutazione del rischio organizzativo nei summer camp.

Di seguito un elenco:

  1. Arrampicata (climbing e boulder)
  1. Escursioni in mountain bike o BMX
  1. Canoa, kayak e rafting
  1. Tiro con l’arco o tiro sportivo (softair, paintball)
  1. Percorsi acrobatici sugli alberi (tree climbing, parchi avventura)
  1. Attività con fuoco (accensione di falò, grigliate, laboratori di cucina con fornelli)
  1. Nuoto in acque libere (fiumi, laghi, mare)
  1. Equitazione
  1. Giochi di guerra simulata (war games, survival)
  1. Escursioni in ambiente montano o impervio

L’art. 2050 cod. civ. prevede:

"Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno."

Questo articolo è importante perché:

Responsabilità contrattuale: art. 1218 c.c.

Oltre al profilo extracontrattuale, si applica anche la responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., se esiste un contratto di iscrizione tra i genitori e l’organizzatore del campo.

“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno [...]”

Nel contratto è implicito l’obbligo di svolgere le attività in condizioni di sicurezza. Un infortunio può quindi costituire inadempimento contrattuale, salvo prova che l’organizzatore ha agito con la diligenza richiesta (art. 1176 c.c., comma 2: diligenza qualificata per attività professionali).

L’organizzatore può far firmare una dichiarazione del genitore per essere esonerato da responsabilità?

Il consenso informato firmato dai genitori ha valore formale, ma non esonera l’organizzatore da responsabilità se non sono state adottate tutte le cautele dovute. La giurisprudenza è chiara: il consenso può rilevare per escludere la responsabilità solo se:

La responsabilità dell’organizzatore di un summer camp per l’infortunio di un minore durante un’attività a rischio come la mountain bike è in larga parte presunta per legge (art. 2048 c.c. e art. 2050 cod. civ.) e si accompagna a possibili profili contrattuali (art. 1218 c.c.).

Solo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente – mediante sorveglianza attiva, attrezzature idonee, personale qualificato e pianificazione prudente – può liberare l’organizzatore da responsabilità. In mancanza, scatta l’obbligo di risarcimento.

Un’attività è considerata pericolosa quando comporta un rischio intrinseco di danno per chi la pratica o per terzi, anche in presenza di regole di prudenza e misure di sicurezza. Il concetto è rilevante sia ai fini della responsabilità civile ex art. 2050 c.c. ("Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose") sia per la valutazione del rischio organizzativo nei summer camp.

Per informazioni e assistenza chiama lo Sportello Consumatori MC 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

 

 

 

 

 

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