Nullità delle clausole contrattuali delle fideiussioni predisposte in base schema ABI: i provvedimenti

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimento n. 14251/2005) ha rilevato che l’ABI quale associazione di imprese, ai sensi dell’art. 2 comma 1, della legge n. 287/90, ha predisposto e diffuso uno schema di contratto di fideiussione, che conteneva alcune clausole significativamente squilibrate ai danni dei contraenti. L’AGCM ha ritenuto che lo schema ABI fosse un’intesa idonea a restringere la concorrenza, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 287/90.

Sulla base del parere AGCM, Banca d’Italia (all’epoca competente ad accertare la violazione delle norme antitrust nel settore bancario) con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005  ha accertato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie contengono disposizioni in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.

Le clausole censurate dalla Banca d’Italia sono le seguenti:

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SU, 30 dicembre 2021 n. 41994) ha recentemente confermato che le clausole contenute nei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti che possa far ritenere che senza tali clausole possa essere dichiarata la nullità integrale del contratto.

È quindi necessario analizzare i contratti di fideiussione per verificare se sono riproduttivi dello schema ABI.

La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, pur non avendo dichiarato la nullità integrale dei contratti di fideiussione, ma solo delle singole clausole, è di grande importanza per tutti coloro che si siano impegnati con fideiussioni riproducenti tali clausole. I fideiussori possono infatti opporre la ragioni di invalidità delle obbligazioni garantite e soprattutto far valere la decadenza dalla fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c. Se la banca non ha avviato il recupero del credito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni il fideiussore può far valere la decadenza della fideiussione ed evitare il pagamento o richiedere la restituzione di quanto pagato.

La deroga all’art. 1957 c.c. contenuta nelle clausole riproduttive dello schema ABI è infatti nulla. L’azione della banca nei confronti del fideiussore deve quindi avvenire nel rispetto dell’art. art. 1957 (“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”). Come precisato sempre dalla Cassazione (cfr. Cass. 29 gennaio 2016,  n. 1724) il decorso del termine di decadenza comporta l’estinzione della fideiussione e può essere interrotto solo con specifiche azioni giudiziarie esecutive o di cognizione.

Se hai firmato una fideiussione e vuoi verificare se hai diritto a non pagare quanto ti è stato richiesto o a chiedere la restituzione di quanto pagato puoi telefonarci al numero 06 948 070 41 o compilare il modulo di contatto dello sportello online.

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