Il contratto RC auto

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Conosci il funzionamento della polizza RC Auto e i termini di durata e rinnovo? Hai ricevuto contestazioni sull’operatività del tuo contratto?

Se hai bisogno di informazioni o assistenza puoi telefonarci al numero 06 948 070 41 o compilare il modulo di contatto dello sportello online. 

Vediamo le principali regole di funzionamento:

Quanto dura il contratto?

La durata è di un anno, che decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il premio; la scadenza è indicata nel certificato di assicurazione. È possibile l’emissione di polizze con durata inferiore all’anno (c.d. “provvisorie”). La compagnia è obbligata a risarcire i sinistri avvenuti entro la data di scadenza della polizza.

Rinnovo contratto

Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 ha abolito per i contratti RC auto la clausola di tacito rinnovo: dal 1° gennaio 2013, pertanto, i contratti RC auto esauriscono i loro effetti alla scadenza annuale.

Il contraente, qualora intenda cambiare impresa, non ha più l’obbligo di comunicare la disdetta. Pertanto, alla scadenza annuale del contratto RC auto il contraente sarà libero di rinnovarlo con la stessa impresa o di stipulare una nuova polizza con un’altra impresa assicurativa.

L’impresa con cui era in vigore la polizza assicurativa, dovrà, tuttavia, garantire le coperture almeno per i successivi 15 giorni dopo la scadenza (conservazione per legge del “periodo di tolleranza”).

Il periodo di tolleranza consente all’assicurato di valutare le diverse offerte presenti sul mercato e decidere se mantenere la stessa compagnia o cambiarla. In caso di furto del veicolo la validità della garanzia cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza. In tal caso la compagnia deve rimborsare la quota parte di premio RC Auto relativa al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta sulle assicurazioni e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) già pagati dalla compagnia. Nel caso in cui il veicolo rubato venga poi ritrovato, il proprietario dovrà stipulare una nuova polizza RC auto (e gli verrà attribuita la CU di ingresso, ossia la 14). Qualora decidesse invece di acquistare un nuovo veicolo, su quest’ultimo potrà trasferire la stessa classe di merito del veicolo rubato.

L’impresa, in ogni caso, è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni.

ATTENZIONE

È molto importante prestare attenzione alle garanzie accessorie alla RC auto, quali le garanzie incendio, furto, atti vandalici, tutela giudiziaria, assistenza, ecc., che sono oggetto di tariffazione e tassazione separate dalla RC auto, anche se solitamente prestate insieme ad essa. Per tali garanzie, pur se sottoscritte in abbinamento con la polizza RC auto, non opera il divieto di tacito rinnovo: occorre quindi controllare l’eventuale presenza di detta clausola e, nel caso si voglia stipulare un nuovo contratto con un’altra compagnia, si dovrà dare la disdetta.
(fonte IVASS)

 

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