Rottamazione quater: proroga al 30 giugno 2023

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Il 30 aprile non sarà più la data di scadenza per aderire alla "rottamazione quater", la misura introdotta dalla legge di Bilancio che dà la possibilità ai contribuenti di accedere ad un piano di definizione agevolata per i debiti fiscali. 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha prorogato fino al 30 giugno il termine per la presentazione delle domande all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Questa decisione comporta lo slittamento al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Ulteriore novità è che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (precedentemente fissata al 31 luglio 2023) dovrebbe slittare al 31 ottobre 2023.

Per i contribuenti che chiedono di accedere alla rottamazione quater per rateizzazioni già in corso, scatta in automatico la sospensione dei termini di pagamento previsti dal piano di rateazione fino al 31 ottobre.

Se l'Agenzia delle Entrate dà risposta positiva alla richiesta si fissano nuove scadenze di pagamento, a partire da quella del 31 ottobre; se l'esito è negativo potrà essere ripreso il pagamento delle rate del vecchio piano di rateizzazione, con le stesse scadenze. Quindi, il contribuente dovrà recuperare quanto sospeso nei mesi in cui era in attesa di risposta, mettendosi in pari nella prima rata utile.

Come funziona la rottamazione quater?
 
L'articolo 1, comma 231, prevede che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
 
Il pagamento potrà essere eseguito in un massimo di 18 rate delle quali:
  • le prime 2 nel corso dell'anno 2023 a saldo del 20% del debito
  • le restanti 16 in 4 anni (4 rate ogni anno in scadenza al 28.02-30.04-31.07-30.11) dal 2024 al 2027. 
Un esempio:
 
una cartella con debito iniziale di € 2.000,00 (di cui € 700,00 di tasse) negli anni arrivata ad  € 4.000,00 può essere definita pagando € 700,00 + spese in 18 rate
 
ATTENZIONE
La procedura è applicabile solo prevista per le sole cartelle dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ex Equitalia) e non per le altre società di riscossione (SORIS, SOGET, ICA, AREA, AREARISCOSSIONE, STEP etc...)
 
La domanda deve essere proposta esclusivamente sul sito dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, compilando l'apposito modulo.
 
Per informazioni e assistenza, chiama lo Sportello Consumatori MC 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.
 
Per approfondire leggi anche le FAQ sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
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