Contratti energia. Antitrust: rincari ammessi solo per offerte in scadenza

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L'Antitrust sulla base dei principi espressi dal Consiglio di Stato in merito al provvedimento dell’Autorità contro Iren ha confermato parzialmente i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, sospendendo l’efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza.

Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza ed entro cinque giorni dovranno comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione dei provvedimenti di sospensione.

In merito a Hera e A2A, l’Antitrust non ha confermato i provvedimenti cautelari visto che, sulla base dei documenti acquisiti, risulta che le variazioni comunicate dalle due società hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza.

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