Cassazione: nella verifica sull’usura rileva anche il premio assicurativo

News

La Corte di Cassazione (sentenza n. 15114 del 06.06.2025), confermando l’orientamento che si è formato nel corso degli ultimi anni, ha affermato che nel calcolo finalizzato ad accertare la presenza di interessi usurari in un contratto di finanziamento, devono essere inclusi anche i premi assicurativi sostenuti dal debitore per ottenere il prestito, dove sussista un collegamento con l’erogazione del finanziamento.

La Corte ha precisato che il collegamento è sempre presunto quando vi è contestualità fra la spese di assicurazione e l’erogazione del credito.

Sostiene la Cassazione che, visto il disposto dell’art. 644, quarto comma del Codice Penale, per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. 

In definitiva, ogni qualvolta la polizza di assicurazione risulti collegata “temporalmente” – in quanto sottoscritta contestualmente al contratto, o sia allo stesso riconducibile a livello funzionale e/o di scopo – concorre alla determinazione del tasso usurario, fatta salva la prova contraria della assenza di “funzionalità” della polizza che grava sull'intermediario creditizio erogante.

Se nel contratto viene in effetti riscontrato il fenomeno dell’usura, il consumatore ha diritto a:

- non corrispondere gli interessi sulle rate ancora da versare;
- ottenere la restituzione di tutte le somme già versate a titolo di interessi.

Se vuoi verificare se il prestito che ti è stato concesso sia soggetto ad un tasso di interesse eccessivo e/o se hai il sospetto che il tasso di interesse sia usurario, contattataci per ottenere assistenza e tutelare i tuoi diritti.

Chiama il numero unico nazionale 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto.

 

 

Condividi su
Stampa